Allegato “B” all’atto n. 102.268/38.136 di repertorio
STATUTO
dell’Organizzazione di Volontariato
“NOI PER LORO ODV”
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, in forma di associazione, senza fini di lucro, apartitica, apolitica ed aconfessionale, denominata: “NOI PER LORO ODV”, con sede legale nel Comune di
Parma.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alle attività di cui alle lettere a), b), c), i) del medesimo articolo, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, finalizzate a:
a) promuovere e sostenere, anche in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni e privati, ogni iniziativa che sia orientata ad un modello assistenziale definibile come “assistenza globale” dei giovani colpiti da gravi patologie, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle che coinvolgono il sistema ematopoietico e quelle tumorali;
b) favorire la realizzazione di un’assistenza globale, ai pazienti in età pediatrica con gravi patologie prevalentemente in cura presso l’Ospedale dei Bambini di Parma, ma anche in altri Ospedali o altri luoghi di cura;
c) essere di stimolo e di coinvolgimento degli Enti Pubblici e delle Istituzioni private verso i problemi dei giovani pazienti ospedalizzati e delle rispettive famiglie, favorendo ogni adeguamento delle strutture sanitarie, al fine di pervenire alla migliore assistenza possibile;
d) favorire ogni iniziativa tesa a migliorare la formazione del personale medico e sanitario, secondo le migliori
proposte nazionali ed internazionali;
e) promuovere e proporre soluzioni ai problemi dell’inserimento dei giovani pazienti nella vita scolastica
e nella vita sociale;
f) intervenire a fianco delle famiglie dei pazienti al fine di rendere meno gravoso il periodo di cura, con interventi
concreti di sostegno diretti ed indiretti;
g) favorire la ricerca scientifica medica e infermieristica in ogni modo, compresi l’istituzione di borse di studio ed altri tipi di aiuto, in risposta alle richieste che potranno pervenire;
h) sostenere in ogni modo l’azione di informazione scientifica corretta sui temi sanitari presso i familiari, i medici, gli operatori sanitari, ma anche presso gli enti pubblici e privati e le collettività in genere, su ogni argomento riguardante le malattie pediatriche con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle malattie del sangue ed i tumori dell’infanzia, anche attraverso l’organizzazione di dibattiti, di congressi, di giornate di studio e pubblicazione di opere a carattere divulgativo;
i) promuovere rapporti di collaborazione con associazioni nazionali ed internazionali, aventi analoghe finalità istituzionali, anche in cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
j) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo, prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1. eredità, donazione e legati;
2. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di
enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
3. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
4. proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7. proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni
anche a premi);
8. quote e contributi degli associati;
9. ogni altro provento ammesso ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi. Entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l’anno successivo al consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli associati per l’approvazione. I documenti di bilancio consuntivo sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 4 – Membri dell’Associazione
All’Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto. Tutti gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’Associazione si propone.
Possono essere associati sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
Il numero degli associati è illimitato. Sono membri dell’Associazione gli associati fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione degli associati
L’ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di associato si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione nei seguenti casi:
– comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
– persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Le cause di perdita della qualità di associato vengono annotate da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
La perdita della qualità di associato non da diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali, con possibilità di ottenere copia di specifici atti o fatti, a proprie spese, previa richiesta scritta rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Gli associati sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche
indiretto; - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in
contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione; - versare la quota associativa fissata dal Consiglio
Direttivo; - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al
raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo;
- il Comitato Tecnico Scientifico.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria, con riferimento alle materie da trattare. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, reso noto con una delle seguenti modalità, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata della riunione:
– esposizione presso la sede dell’Associazione;
– pubblicazione sul sito internet e sulla pagina facebook, o di altro social network ad analoga diffusione dell’Associazione;
– con diversa modalità che consenta analoga diffusione pubblica.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Gli associati possono intervenire in Assemblea in presenza fisica o mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea in sessione ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato
alla revisione legale dei conti; - approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti; - delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso
ad essa da parte dell’associato escluso; - delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante associato non ammesso;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale, con l’approvazione del bilancio preventivo da approvare unitamente al bilancio consuntivo dell’anno precedente;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea in sessione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 (quindici) minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. L’Assemblea in sessione straordinaria:
– modifica lo statuto;
– delibera su operazioni di trasformazione, fusione o
scissione dell’Associazione;
– delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea in sessione straordinaria è validamente costituita quando sia presente in proprio o per delega almeno la metà degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea in sessione straordinaria sono prese a maggioranza di almeno i tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a 13 (tredici), eletti dall’Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio: la nomina deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati immediatamente successiva.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario; questi costituiscono, nel loro insieme, l’Ufficio di Presidenza, al quale spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere consiliari;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone la bozza del Bilancio consuntivo o rendiconto e del Bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea degli associati; - stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesionie sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea
degli associati.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione e strumenti idonei a raggiungere rapidamente il destinatario (posta elettronica, SMS, telefono, ecc), cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, di regola, è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice- presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
La mancata partecipazione del consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza del consigliere dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve quanto prima convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 11 – Organo di Controllo
È nominato dall’Assemblea degli associati e rimane in carica per 3 (tre) esercizi; possono essere nominate anche persone non associate ed almeno uno dei componenti deve essere iscritto nell’elenco dei revisori legali tenuto dal MEF. In caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art.
31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 tutti i componenti dell’Organo di controllo devono essere iscritti nell’elenco dei revisori legali tenuto dal MEF. I componenti dell’Organo di controllo, per questa specifica funzione, possono essere retribuiti.
L’Organo di Controllo:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita il controllo legale;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 12 – Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da membri dotati di particolari competenze ed esperienze in campo medico, psicologico e sociale.
Il numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico è fissato dall’Assemblea degli associati prima della loro nomina; essi sono, quindi, nominati dall’Assemblea degli associati. Il Comitato ha funzioni consultive ed ha la stessa durata del Consiglio Direttivo. I membri eletti svolgono la propria opera gratuitamente, ma hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione dell’incarico.
Art. 13 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea in sessione straordinaria. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
Art. 14 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
FIRMATI: NELLA CAPRETTI – GIULIO ALMANSI